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Mezzi equipollenti

Definizione

Prove alternative o equivalenti che possono essere utilizzate per dimostrare un fatto quando la prova principale o tipica è mancante.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Richiesta risarcimento assicurazione: Posta Privata Valida, la Cassazione Ribalta
Il Danneggiato ha subito danni al proprio veicolo a causa di una manovra di parcheggio di Il Responsabile. Il Danneggiato ha inviato la richiesta di risarcimento assicurazione a L'Assicurazione tramite posta privata, anziché raccomandata con avviso di ricevimento. I giudici di merito hanno dichiarato la domanda improponibile, ritenendo la posta privata non valida. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la richiesta di risarcimento assicurazione può essere inviata con "mezzi equipollenti" (altri modi equivalenti) alla raccomandata, purché garantiscano la prova di ricezione. La richiesta non è un atto giudiziario, ma un'istanza per una soluzione amichevole. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza e rinviando il caso per una nuova decisione.
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Rimborso delle imposte: il Fisco perde anche senza certificato
Una banca, dopo aver incorporato un altro istituto di credito, ha richiesto il rimborso delle imposte (IRPEG) non dovute per l'anno 1990. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto, sostenendo che la banca non avesse fornito la prova documentale dei versamenti in eccesso, in particolare la certificazione del sostituto d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che la prova delle ritenute subite può essere fornita anche con mezzi equipollenti. Inoltre, l'amministrazione finanziaria non può richiedere al contribuente documenti di cui è già in possesso, in virtù del principio di collaborazione e buona fede.
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Rimborso credito d’imposta: la prova senza certificato
Una società bancaria ha richiesto un rimborso credito d'imposta, acquisito tramite una cessione d'azienda. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, eccependo un vizio procedurale e la mancanza di prove. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo due principi chiave: un diniego relativo a modalità alternative di pagamento non costituisce un rigetto del diritto al rimborso; inoltre, il contribuente può provare il proprio diritto al rimborso del credito d'imposta con mezzi di prova equipollenti, anche in assenza del certificato formale del sostituto d'imposta.
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