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Metodo storico

Definizione

Sistema di calcolo dell'acconto d'imposta basato sui dati finanziari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rimborso IRAP: termini di decadenza tra acconto e saldo
Un istituto bancario ha versato cautelativamente quote IRAP per gli anni 2013 e 2014 senza scomputare le deduzioni pluriennali sulle svalutazioni dei crediti. Successivamente la banca ha presentato istanze per ottenere il Rimborso IRAP versato in eccedenza. L'Agenzia delle Entrate ha respinto le richieste eccependo la decadenza per decorso del termine di quarantotto mesi dai singoli acconti. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito dando ragione al contribuente. Il termine per il rimborso decorre dalla data del saldo quando l'acconto segue il metodo storico o viene assolto tramite compensazione, rendendo tempestiva l'istanza presentata.
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Rimborso IRAP: il termine decorre dal saldo e non dall’acconto
Un istituto bancario ha versato gli acconti IRAP per l'anno 2013 adottando il cosiddetto metodo storico, senza scomputare immediatamente la deduzione delle quote residue di svalutazione crediti maturate prima del 2005. Successivamente, la banca ha presentato istanza di rimborso IRAP per le imposte versate in eccesso. L'Amministrazione finanziaria ha eccepito la decadenza, sostenendo che il termine di quarantotto mesi decorresse dal giorno del pagamento dell'acconto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto bancario. Quando il contribuente quantifica l'acconto secondo il metodo storico, la definitività del versamento eccedente emerge solo alla scadenza del saldo. Di conseguenza, il termine decadenziale di quarantotto mesi per richiedere il rimborso decorre dalla data di versamento del saldo o dal giorno in cui questo andava corrisposto, e non dal pagamento dell'acconto.
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Acconto IVA: l’errore in dichiarazione costa caro
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso una cartella di pagamento contro una società per il mancato versamento dell'acconto IVA del 2007. Il fisco ha rilevato l'incongruenza tramite un controllo automatizzato della dichiarazione, dove la contribuente aveva indicato un debito calcolato con il metodo storico (rigo VH13) senza poi versarlo. La società si è difesa sostenendo di aver voluto utilizzare il metodo effettivo e che l'indicazione in dichiarazione fosse un semplice errore materiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che la compilazione della dichiarazione esprimeva chiaramente la scelta del metodo storico e che l'asserito errore non era stato né provato né corretto nei termini di legge. Di conseguenza, la società deve pagare le sanzioni e le spese di giudizio.
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