La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un ente regionale riguardante il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012. Una società di trasporti aveva contestato gli avvisi di accertamento basati sulla massa rimorchiabile indicata nelle carte di circolazione, sostenendo un errore della Motorizzazione Civile. La Suprema Corte ha stabilito che l'onere di provare l'inesattezza dei dati tecnici riportati sui documenti ufficiali spetta esclusivamente al contribuente, in quanto costituisce un fatto impeditivo della pretesa fiscale. Inoltre, è stata rilevata la nullità della sentenza di appello per non aver deciso su una specifica richiesta di riduzione d'imposta per il trasporto di merci particolari.
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