Un coerede, proprietario della quota di maggioranza di un appartamento di pregio, ha chiesto l'assegnazione dell'intero immobile con versamento di un conguaglio. Gli altri coeredi si sono opposti, chiedendo la divisione fisica del bene. La Corte d'Appello ha disposto il frazionamento dell'appartamento in due unità distinte. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del coerede maggioritario. I giudici hanno chiarito che la comoda divisibilità di un immobile sussiste se il frazionamento è realizzabile senza costi eccessivi e senza deprezzare sensibilmente le nuove quote. La divisione in natura rappresenta la regola principale per sciogliere la comunione, prevalendo sull'assegnazione a un unico soggetto. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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