Il Suocero ha chiesto al Genero la restituzione di somme di denaro per circa 80.000 euro, asseritamente prestate durante il matrimonio con la Figlia per ristrutturare casa e altre spese. A sostegno ha presentato una scrittura privata. La Corte d'Appello ha ridotto la condanna del Genero a soli 14.250 euro, gli unici provati per iscritto, e ha condannato la Figlia a rimborsare al Genero il 50% di tale somma. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che, senza una precisa indicazione dei singoli prestiti nell'atto di citazione, il Genero non aveva l'onere di contestarli nello specifico. Inoltre, la domanda di garanzia del Genero verso la Figlia non si considera rinunciata anche se non riproposta nelle conclusioni finali.
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