Definizione
Un settore specializzato della magistratura che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena e di tutelare i diritti delle persone detenute.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 126 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 42% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 34%
- Rigettato 23%
- Inammissibile 42%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 166%
- Penale Sez. 730%
- Penale Sez. 55%
Precedenti più richiamati
- Cass. 49810/2023in 7 provvedimenti
- Cass. 44197/2023in 4 provvedimenti
- Cass. 48956/2022in 4 provvedimenti
- Cass. 49527/2023in 5 provvedimenti
- Cass. 25377/2021in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte d'Appello ha confermato la condanna per spaccio nei confronti di un'imputata, negandole la pena sostitutiva con la motivazione che mancava un programma di trattamento già predisposto. I giudici di merito hanno inoltre confermato la recidiva a carico del coimputato senza fornire alcuna motivazione individuale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputata, stabilendo che la mancata presentazione preventiva del programma non impedisce l'accesso alla sanzione alternativa: spetta al giudice attivare l'U.E.P.E. La Suprema Corte ha altresì annullato la sentenza sul punto della recidiva non motivata.
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Un detenuto condannato per vari reati ha richiesto lo scioglimento del cumulo delle pene alla Corte di appello, operante come giudice dell'esecuzione. L'interessato mirava a separare le singole sanzioni per verificare la possibilità futura di accedere a misure premiali carcerarie. Il giudice adito ha dichiarato la richiesta inammissibile per carenza di competenza. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente tale orientamento e ha respinto il ricorso del recluso. I giudici supremi hanno stabilito che ogni valutazione relativa ai benefici penitenziari e alla separazione delle pene spetta esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. Il ricorrente ha subito anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione economica.
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Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale 41-bis ha contestato il divieto di usare fornello e pentole tra mezzanotte e le sette del mattino. I giudici di sorveglianza hanno accolto la richiesta, ordinando di consentirgli la cottura per tutto il giorno, come accade per i detenuti comuni. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che le limitazioni orarie derivavano da motivate esigenze organizzative e di controllo. La Cassazione ha accolto il ricorso ministeriale e annullato i provvedimenti favorevoli al recluso. Gli ermellini hanno chiarito che limitare gli orari d'uso dei fornelli non viola il diritto al cibo, ma rientra nella discrezionalità gestionale del carcere, basata sulle diverse condizioni strutturali tra celle singole e ambienti condivisi.
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Un individuo, condannato per un reato continuato, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di specificare la pena base e gli aumenti per i reati satellite, mirando all'ottenimento di benefici penitenziari. La Corte d'Appello ha dichiarato l'istanza inammissibile, sostenendo che mancava un interesse concreto e che la competenza per la scissione del cumulo giuridico (il calcolo della pena complessiva) per i benefici penitenziari spettava alla magistratura di sorveglianza. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che la richiesta di specificazione della pena per un reato continuato è ammissibile solo se finalizzata a un beneficio penitenziario e, in tal caso, rientra nella competenza della magistratura di sorveglianza, non del giudice dell'esecuzione, se il giudice della cognizione non ha già dettagliato le singole pene. La domanda dell'individuo era generica e non finalizzata, rendendola inammissibile.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da una persona condannata. Questa persona aveva impugnato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che riguardava benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché contestava scelte discrezionali della magistratura di sorveglianza, non errori di diritto. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non permette di sindacare tali decisioni discrezionali, se adeguatamente motivate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto di competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale di Sorveglianza. Il caso riguardava la richiesta di revoca di una sanzione sostitutiva, la libertà controllata, per un condannato. Il Tribunale Ordinario aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza, ritenendolo competente. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza si era dichiarato incompetente, sollevando il conflitto. La Cassazione ha stabilito che la Competenza Tribunale di Sorveglianza è esclusiva per la revoca delle sanzioni sostitutive, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia ancora in esecuzione. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze è stato dichiarato competente.
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Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli negava le misure alternative alla detenzione. Il Tribunale aveva motivato il rifiuto con una precedente condotta di evasione del Lavoratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, stabilendo che le ragioni addotte dal Lavoratore non potevano essere esaminate in sede di legittimità, poiché contestavano la discrezionalità della magistratura di sorveglianza. La competenza per le misure alternative spetta al Magistrato di Sorveglianza. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha stabilito la piena legittimità dell'intervallo di circa trenta giorni tra gli incontri con i familiari per i soggetti detenuti al carcere duro. Un detenuto aveva contestato la disposizione del carcere che imponeva una distanza temporale fissa di un mese tra un incontro e l'altro, impedendo di accorpare i colloqui a cavallo di due mesi. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo del recluso ritenendo leso il diritto alle relazioni familiari. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del Ministero della Giustizia: la gestione temporale dei colloqui in regime 41-bis risponde a motivate esigenze di sicurezza pubblica per diluire lo scambio di messaggi e ordini verso l'esterno, senza violare i diritti minimi del condannato.
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Un condannato ha presentato un'istanza per ottenere misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il condannato non aveva dichiarato o eletto formalmente il proprio domicilio, un requisito essenziale per questo tipo di richieste. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'assenza della dichiarazione di domicilio rende l'istanza per misure alternative non valida. Il ricorrente dovrà anche pagare le spese legali.
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Un Lavoratore ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che gli negava le richieste misure alternative alla detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il ricorso contestasse la discrezionalità della magistratura di sorveglianza, una valutazione non permessa in sede di legittimità. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente il diniego, evidenziando la persistente devianza e l'insufficiente percorso rieducativo del Lavoratore. Di conseguenza, il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un individuo ha chiesto di accedere alle Misure alternative alla detenzione, ma il Tribunale di Sorveglianza ha negato la richiesta, motivando la decisione con una radicata devianza, l'inidoneità del domicilio e l'assenza di un percorso critico. L'individuo ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che esso mirava a contestare la discrezionalità del giudice di sorveglianza, aspetto non sindacabile in sede di legittimità. L'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Un detenuto, soggetto a regime penitenziario differenziato, ha contestato la limitazione all'accesso a specifici canali televisivi, invocando il suo diritto all'informazione del detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il suo reclamo, ritenendo violati i diritti all'informazione e alla parità di trattamento. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che la scelta delle modalità di esercizio del diritto all'informazione del detenuto, come la programmazione televisiva, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, purché sia garantita un'offerta diversificata e non venga negato il diritto in sé. Il giudice non può sindacare tali scelte organizzative.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva l'affidamento in prova. Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la misura alternativa, motivando la decisione con la gravità e la pluralità dei reati commessi di recente, l'assenza di condotte riparatorie e di un serio percorso di revisione critica. Inoltre, l'attività lavorativa proposta dal condannato era ritenuta non idonea, poiché svolta per un'Azienda già coinvolta in indagini. La Cassazione ha ribadito che non si può sindacare il potere discrezionale dei giudici di sorveglianza in sede di legittimità, confermando il diniego dell'affidamento in prova.
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Un detenuto in regime di carcere duro ha chiesto di svolgere i Videocolloqui 41-bis con i propri familiari durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, a causa dell'impossibilità di svolgere incontri visivi di persona. L'Amministrazione Penitenziaria ha respinto l'istanza sostenendo l'assenza di norme abilitanti e paventando rischi di sicurezza. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto, disponendo il collegamento audiovisivo con adeguate cautele. L'Amministrazione ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che i Videocolloqui 41-bis sono consentiti in presenza di gravi ostacoli fisici o logistici, a condizione che l'autorità penitenziaria garantisca i controlli necessari per impedire comunicazioni illecite con organizzazioni criminali.
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Un Detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato (41-bis), ha contestato la limitazione all'accesso ai canali televisivi. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il suo reclamo, ritenendo che il diniego pregiudicasse la parità di trattamento e il diritto all'informazione. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale. Ha stabilito che l'accesso ai canali televisivi in carcere non è un diritto soggettivo assoluto, ma una modalità di esercizio del diritto all'informazione, la cui regolamentazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, purché non sia manifestamente irragionevole.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da una persona condannata. Questa persona aveva impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che le aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché contestava la discrezionalità del giudice di sorveglianza, un aspetto che la legge non permette di sindacare in sede di legittimità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza era stata adeguatamente motivata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un detenuto condannato all'ergastolo ha chiesto un permesso premio, ma la Magistratura di Sorveglianza ha negato il beneficio. Il Tribunale ha motivato il rifiuto con l'assenza di una revisione critica adeguata da parte del condannato riguardo al grave reato commesso. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la discrezionalità del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le motivazioni del Tribunale erano corrette e che la valutazione sulla concessione del permesso premio rientra nella discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza. Il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Un collaboratore di giustizia ha chiesto la detenzione domiciliare, ma il Tribunale di Sorveglianza ha negato il beneficio. Il Tribunale ha ritenuto necessaria una fase di sperimentazione con il permesso premio e ha esercitato la sua discrezionalità nella valutazione del ravvedimento. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la Cassazione non può riesaminare le valutazioni discrezionali del giudice di sorveglianza, se adeguatamente motivate. Il condannato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un Detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato (41-bis) ha reclamato per non poter scegliere liberamente i canali televisivi. Il Tribunale di Sorveglianza gli ha dato ragione, ritenendo violato il suo diritto all'informazione e alla parità di trattamento. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'Accesso TV detenuti è garantito nel suo nucleo essenziale, ma le specifiche modalità di fruizione rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, purché non neghino il diritto stesso. Non si tratta di una questione sindacabile dal giudice.
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Il Tribunale di Sorveglianza respinge la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un condannato. Il giudice motiva il diniego lamentando l'incompleta adesione a un programma terapeutico e la brevità della detenzione domiciliare già fruita. Il condannato propone ricorso per Cassazione contestando la mancata valutazione del suo complessivo percorso rieducativo, dell'ottima condotta carceraria e delle concrete opportunità lavorative ed abitative. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza. La Suprema Corte chiarisce che l'affidamento in prova al servizio sociale non richiede la prova di un ravvedimento definitivo o completo, ma soltanto l'avvio di una revisione critica del passato. Il giudice deve valutare globalmente il comportamento del condannato senza limitarsi a singoli aspetti isolati.
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