Un cittadino ha chiesto al Tribunale l'affrancazione di un terreno comunale, sostenendo di esserne il livellario. Il Tribunale ha rigettato la richiesta per mancanza di prove e per l'avvenuta espropriazione del fondo. In appello, il cittadino ha cambiato strategia chiedendo di essere dichiarato direttamente proprietario del terreno. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché costituisce una domanda nuova in appello, vietata dalla legge. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che non è consentito modificare radicalmente la pretesa iniziale durante il secondo grado di giudizio, poiché ciò violerebbe il diritto di difesa della controparte. Il ricorrente ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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