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livellario

Il livellario era il soggetto in cui favore veniva disposta la concessione del contratto agrario di livello. Il livello è un contratto agrario, diffuso dal Medioevo agli inizi dell’Ottocento, per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. La parola deriva dal latino libellus (cioè libretto). Generalmente si tratta di terreni ubicati prevalentemente in territori montani, impervi o giudicati inadatti a colture agricole ed utilizzati per pascolo o per legnatico. Il livello veniva stipulato tra il proprietario (quasi sempre un nobile, oppure un monastero, una chiesa) e il livellario, che la maggior parte delle volte era rappresentato da un contadino. Questi contratti erano utilizzati dal proprietario, spesso di classe nobile o ente ecclesiastico, per evitare il decadimento dei fondi e trarre beneficio economico da essi. Il proprietario infatti, era spesso occupato in altre attività e onde evitare il totale abbandono delle sue proprietà, stipulava accordi, all’epoca verbali, con i livellari, che a loro volta coltivavano il terreno e alla fine dell’annata agraria riconsegnavano i frutti al proprietario trattenendo una percentuale utile al loro sostentamento. Questo tipo di contratto era molto utilizzato all’inizio del Cinquecento, quando l’avere accesso alla coltivazione di un fondo altrui, era considerato una sicura fonte di sopravvivenza, essendo l’economia della classe meno abbiente, quasi totalmente dedita all’agricoltura. Il livellario può diventare proprietario del fondo condotto a livello attraverso una procedura chiamata affrancazione che, seguita da un atto notarile, conferisce la piena titolarità e disponibilità del fondo. Questa procedura non è però obbligatoria, in quanto il livellario può pagare il canone annualmente alla scadenza dell’annata agraria.

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