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Licenziamento Senza Preavviso

Definizione

La cessazione immediata del rapporto di lavoro da parte del datore, senza il periodo di preavviso, a causa di una grave violazione disciplinare del lavoratore che non permette la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Falsa Attestazione Presenza: Lavoratore Licenziato, Cassazione Conferma
Un lavoratore pubblico ha falsamente attestato la sua presenza al lavoro per venti giorni, prestando servizio per un orario inferiore a quello dichiarato. L'Amministrazione Pubblica ha quindi proceduto al licenziamento senza preavviso. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo la condotta grave e idonea a compromettere il vincolo fiduciario. La sentenza ha ribadito che la falsa attestazione presenza è una grave violazione che giustifica la massima sanzione disciplinare, anche se il danno economico è minimo.
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Licenziamento disciplinare: Tentata concussione equiparata a consumata
Un funzionario pubblico ha ricevuto un licenziamento disciplinare senza preavviso dopo una condanna definitiva per tentata concussione. L'Azienda lo ha licenziato basandosi sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che prevede il licenziamento per reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Lavoratore ha contestato il licenziamento, sostenendo che il CCNL si riferisse solo alla concussione "consumata" e non a quella "tentata", e ha sollevato questioni sulla tempistica del procedimento disciplinare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che, ai fini disciplinari, non esiste una differenza sostanziale tra concussione tentata e consumata, in quanto entrambe ledono gravemente il rapporto fiduciario. Ha anche confermato la correttezza dei tempi del procedimento disciplinare.
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Falsa attestazione della presenza: licenziato anche se assolto
La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento senza preavviso di un dipendente pubblico, comandante della polizia locale, per falsa attestazione della presenza in servizio. Il lavoratore si era allontanato ripetutamente dall'ufficio per rientrare a casa senza timbrare il cartellino marcatempo, accumulando ottanta ore di assenza ingiustificata in tre mesi. La difesa del dipendente, basata su una sentenza penale di non luogo a procedere e sulla tesi di aver lavorato da casa, è stata respinta. I giudici hanno chiarito che l'assenza intermedia non segnalata configura la falsa attestazione della presenza e che la decisione del giudice dell'udienza preliminare non vincola il procedimento disciplinare, non trattandosi di una sentenza di assoluzione irrevocabile. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato.
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Licenziamento per giusta causa: il medico pubblico in clinica
Un medico d'urgenza è stato sanzionato con il licenziamento per giusta causa per aver svolto attività libero-professionale non autorizzata in una clinica privata. Il medico ha impugnato la decisione, contestando l'uso di prove atipiche (dichiarazioni rese in sede penale) rispetto alle testimonianze del processo civile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del recesso. I giudici hanno chiarito che non esiste una gerarchia tra le prove e che il giudice può liberamente valutare le prove atipiche se sottoposte al contraddittorio. Nel caso specifico, la presenza attiva del medico in sala operatoria, confermata dalle discrepanze tra le varie deposizioni, esclude il ruolo di semplice osservatore, giustificando la massima sanzione espulsiva.
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