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Licenziamento a non domino

Definizione

Letteralmente 'da chi non è proprietario'. In questo contesto, indica un licenziamento deciso da un soggetto (l'azienda) che non ha il potere legale per farlo, poiché la legge lo affida a un altro organo (il Consiglio di Disciplina).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento autoferrotranviere: nullo se deciso dall’azienda
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul licenziamento autoferrotranviere. Un'azienda di trasporti aveva licenziato un dipendente senza seguire la procedura speciale che impone il coinvolgimento del Consiglio di Disciplina. La Corte ha chiarito che questa non è una semplice violazione procedurale. La legge speciale, ancora in vigore, affida il potere di licenziare esclusivamente al Consiglio di Disciplina. Di conseguenza, il licenziamento deciso direttamente dall'azienda è nullo, perché emesso da un organo incompetente. Questo vizio radicale comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e non un semplice indennizzo economico.
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Consiglio di Disciplina assente? La nullità del licenziamento è certa
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del licenziamento disciplinare di un autista di linea. Il lavoratore aveva chiesto di essere giudicato dal Consiglio di Disciplina, un organo speciale previsto per la sua categoria. L'Azienda lo ha licenziato ugualmente, adducendo che il Consiglio non era stato formato per ritardi di un ente esterno. Secondo la Corte, la richiesta del lavoratore trasferisce il potere decisionale all'organo terzo. L'inerzia di altri enti non può danneggiare il dipendente. L'Azienda, procedendo al licenziamento, ha agito senza averne più il potere. Di conseguenza, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento a non domino: le tutele per il lavoratore
Un lavoratore, formalmente dipendente di una società cooperativa ma di fatto impiegato presso un consorzio, viene licenziato dal datore di lavoro formale. La Corte di Cassazione ha qualificato l'atto come 'licenziamento a non domino', ovvero un licenziamento proveniente da un soggetto non legittimato, rendendolo giuridicamente inesistente. Di conseguenza, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro effettivo (il consorzio) non si è mai interrotto. La Corte chiarisce che in questi casi non si applicano le tutele specifiche dell'art. 18 (reintegrazione), ma le tutele di diritto comune, come il risarcimento del danno per la mancata prestazione lavorativa.
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