La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per truffa ai danni di un albergatore. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, volti a una nuova valutazione dei fatti, a una riduzione della pena e all'applicazione di attenuanti, esulano dai poteri del giudice di legittimità. Il ricorso inammissibile ha confermato la condanna e comportato il pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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