Una società di gestione sanitaria ha chiesto la condanna della Regione al pagamento di prestazioni socio-sanitarie erogate in forza di un contratto stipulato esclusivamente con l'Azienda Sanitaria locale. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, escludendo la legittimazione passiva della Regione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che i contratti firmati dalle singole aziende sanitarie non vincolano il patrimonio della Regione, la quale mantiene solo funzioni di programmazione e vigilanza. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando anche l'obbligo per quest'ultima e per i suoi legali di restituire le somme precedentemente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata. La Regione vince definitivamente la causa.
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