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Lavoratori in mobilità

Definizione

Lavoratori licenziati da aziende in crisi o in ristrutturazione (attraverso una procedura di licenziamento collettivo) e iscritti in apposite liste per favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sgravi Contributivi per Assunzione: Legame Familiare non è Frode
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un'azienda agli sgravi contributivi per assunzione di lavoratori licenziati da un'altra impresa, nonostante i titolari delle due società fossero padre e figlio. L'INPS aveva negato i benefici, sostenendo che il legame familiare creasse un 'assetto societario coincidente', condizione che esclude l'agevolazione. I giudici hanno stabilito che il solo vincolo di parentela non è sufficiente a provare un'operazione fittizia. L'azienda che ha assunto ha dimostrato di essere una realtà produttiva autonoma e distinta dalla precedente, rendendo legittima la richiesta di sgravi. L'INPS ha perso la causa.
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Sgravi contributivi assunzione: negati se le aziende sono di famiglia
La Corte di Cassazione ha negato il diritto agli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità a un'azienda. La decisione si basa sul fatto che l'azienda che assumeva e quella che aveva licenziato i lavoratori avevano 'assetti proprietari sostanzialmente coincidenti'. I titolari delle due società erano infatti coniugi, seppur separati, e condividevano legami familiari e logistici. Secondo la Corte, questa stretta connessione esclude un reale incremento occupazionale, che è il presupposto per ottenere i benefici. L'operazione è stata vista come un mero spostamento di personale tra imprese collegate, finalizzato a godere indebitamente degli incentivi statali. Di conseguenza, l'azienda deve restituire le somme percepite.
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Agevolazioni contributive: l’azienda paga e rinuncia in Cassazione
Un'azienda chiedeva il riconoscimento di agevolazioni contributive per aver riassunto tutti i lavoratori di un'altra impresa, della quale aveva affittato un ramo d'azienda. L'INPS negava il beneficio, sostenendo che non si trattava di nuove assunzioni ma di una mera continuazione dell'attività precedente. Il caso è arrivato fino in Cassazione. Tuttavia, durante il processo, l'azienda ha aderito a una definizione agevolata, pagando il debito contributivo e rinunciando al ricorso. Di conseguenza, la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, chiudendo la vicenda senza decidere nel merito se le agevolazioni fossero dovute o meno.
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Sgravi contributivi negati: la finta assunzione non inganna l’INPS
La Corte di Cassazione ha dato ragione all'INPS, negando il diritto agli sgravi contributivi a un'azienda che aveva assunto lavoratori dalle liste di mobilità di un'altra impresa. La Corte ha stabilito che, nonostante le due società avessero proprietari diversi e utilizzassero beni di un soggetto terzo, si trattava di una continuazione della stessa attività aziendale. Gli incentivi sono finalizzati a creare nuova occupazione, non a mascherare un passaggio di personale. Pertanto, in assenza di un reale 'incremento occupazionale netto', gli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità non sono dovuti, poiché l'operazione è stata vista come una prosecuzione della medesima azienda sotto un'altra veste giuridica.
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