Definizione
Espressione latina che indica un errore involontario commesso nello scrivere, un 'errore di penna'.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 156 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 33% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 29%
- Rigettato 33%
- Inammissibile 24%
- Altro 14%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 543%
- Civile Sez. 330%
- Civile Sez. 126%
Precedenti più richiamati
- Cass. 10203/2009in 4 provvedimenti
- Cass. S.U. 29432/2024in 6 provvedimenti
- Cass. S.U. 9438/2002in 5 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento per imposte dell'anno 2008, eccependo vizi nella notifica postale e l'irregolarità della firma digitale dell'atto. I giudici di merito hanno respinto il ricorso: la notifica risultava regolare e il ricorso tempestivo del cittadino dimostrava il raggiungimento dello scopo. Inoltre, la delega del funzionario firmatario era valida. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il cittadino non ha contestato una delle motivazioni autonome della sentenza di secondo grado e ha introdotto questioni nuove sulla conformità della firma digitale, mai sollevate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha condannato il ricorrente a pagare una sanzione di cinquecento euro alla cassa delle ammende per aver insistito in un ricorso palesemente infondato.
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Un cittadino ottiene l'equa riparazione Legge Pinto per la durata eccessiva di un fallimento. Il decreto iniziale liquida l'indennizzo ma riconosce solo ventisette euro di esborsi anziché l'importo effettivo documentato, omettendo oltre duecento euro di diritti di copia. Il cittadino promuove formale opposizione per ottenere il rimborso integrale delle spese vive. Nelle more del procedimento, lo stesso giudice della fase iniziale accoglie un'istanza di correzione di errore materiale e corregge la cifra. La Corte d'Appello dichiara quindi cessata la materia del contendere sul rimborso principale. Tuttavia, la Corte compensa interamente i compensi legali della fase di opposizione: l'atto difensivo violava il dovere di sinteticità, i collegamenti telematici risultavano difettosi e la controversia riguardava una modesta svista materiale.
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La rottura della condotta fognaria condominiale all'interno di un locale privato provocava gravi allagamenti e lesioni ai muri. Il Condominio promuoveva un'azione legale contro il condomino proprietario per ottenere la restituzione dell'indennizzo assicurativo. Il proprietario rispondeva chiedendo il risarcimento per i danni da fognatura condominiale e i costi sostenuti per le opere murarie. La Corte d'Appello riconosceva la responsabilita del fabbricato e condannava il Condominio al rimborso delle spese di ripristino e a gran parte delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilita dell'ente per i danni subiti dall'immobile privato. I giudici supremi hanno tuttavia accolto il ricorso del Condominio sul solo calcolo delle spese legali, poiche il giudice di merito aveva superato i massimali tariffari previsti per lo scaglione economico della causa senza fornire alcuna spiegazione.
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La controversia riguarda la richiesta del Lavoratore per ottenere la correzione di errore materiale di un precedente provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione nei confronti dell'Azienda datrice di lavoro. Nel testo del dispositivo finale della sentenza precedente, la Corte aveva indicato per sbaglio l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo. Al contrario, l'intera motivazione dimostrava l'accoglimento del primo motivo e la bocciatura del secondo. Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni alla richiesta. I giudici di legittimita hanno accertato la presenza di una pura svista di scrittura non incidente sulla decisione sostanziale. La Suprema Corte ha dunque disposto la rettifica ufficiale del dispositivo, allineandolo perfettamente al testo della motivazione.
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Un professionista ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società per ottenere il pagamento dei propri compensi. Il professionista pretendeva il riconoscimento della prelazione sull'intero importo comprensivo di accessori, spese anticipate e oneri fiscali. Il giudice delegato ha riconosciuto il credito collocandolo tra i debiti ordinari, negando la garanzia richiesta. Il Tribunale ha confermato il rigetto dell'opposizione: il creditore non ha separato la quota di compenso netto soggetta a prelazione dalle voci ordinarie escluse dal beneficio temporale e normativo. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale, stabilendo che il privilegio del credito professionale presuppone l'onere preciso di specificare e scorporare le somme privilegiate rispetto a quelle prive di tutela speciale.
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Una Azienda Partecipante è stata esclusa da una gara d'appalto per servizi di ristorazione. L'Ente Appaltante ha rilevato un presunto errore materiale offerta gara d'appalto nella proposta tecnica, che menzionava posate in plastica e bicchieri monouso anziché acciaio e vetro. Il Consiglio di Stato ha annullato l'esclusione, ritenendo che si trattasse di un lapsus calami e che l'Ente Appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale. L'Azienda Aggiudicataria ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un eccesso di potere giurisdizionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il Consiglio di Stato ha agito nei limiti della sua giurisdizione interpretando l'offerta e non sostituendosi all'amministrazione.
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L'Ente Appaltante ha escluso un Raggruppamento di Imprese da una gara per servizi di ristorazione, ritenendo la sua offerta tecnica ambigua riguardo posate e bicchieri. Il Consiglio di Stato ha annullato l'esclusione, qualificando l'incoerenza come un "lapsus calami" (errore materiale) e sostenendo l'obbligo di attivare il soccorso procedimentale negli appalti per chiarire. L'Azienda Ricorrente ha impugnato la decisione, accusando il Consiglio di Stato di aver invaso la discrezionalità amministrativa e di aver creato una nuova norma sul soccorso procedimentale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice amministrativo ha agito nei limiti della sua giurisdizione, interpretando una norma esistente senza crearne una nuova.
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La controversia nasce da una svista contenuta in una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. I giudici avevano rigettato le pretese di un gruppo di dipendenti contro la propria azienda. Nella motivazione il collegio stabiliva che la parte sconfitta doveva pagare le spese legali. Nel testo del dispositivo finale, tuttavia, la Corte condannava per sbaglio l'impresa vincitrice invece dei dipendenti soccombenti. L'azienda ha promosso un ricorso per ottenere la correzione di errore materiale. La Suprema Corte ha accolto l'istanza riconoscendo una mera svista di scrittura non incidente sul merito della decisione. I giudici hanno rettificato il testo del provvedimento, ponendo formalmente le spese a carico dei lavoratori.
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La controversia nasce da una discrepanza presente in una precedente decisione della Suprema Corte. Nella motivazione del provvedimento i giudici avevano indicato una corte d'appello diversa rispetto a quella correttamente individuata nel dispositivo finale. Il Lavoratore ha quindi promosso il procedimento per la correzione errore materiale per sanare tale divergenza ed evitare incertezze sulla prosecuzione del giudizio. L'Azienda resistente non ha sollevato obiezioni. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, rilevando un mero errore di battitura che non altera la sostanza della decisione. Il testo della motivazione viene rettificato per allinearsi al dispositivo e garantire il corretto rinvio della causa.
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La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di una Società per la correzione errore materiale di una precedente ordinanza. L'errore consisteva nell'aver erroneamente condannato un'altra Società di Assicurazioni e un privato a pagare le spese legali, anziché il Comune. La Corte ha riconosciuto un evidente lapsus calami, ovvero un errore di scrittura. Ha quindi disposto la modifica del dispositivo dell'ordinanza originaria, stabilendo che fosse il Comune a dover rimborsare le spese legali alla Società ricorrente.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una proprietaria di cane per il reato di Disturbo alla quiete pubblica. Il Tribunale aveva sanzionato la donna per l'abbaiare continuo del suo cane, percepito in tutto lo stabile e disturbante per i vicini. La proprietaria ha presentato ricorso, sostenendo che il disturbo non fosse generalizzato e che potessero esserci altri cani. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che per il Disturbo alla quiete pubblica basta la potenziale idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone, non l'effettivo disturbo di molti. La sentenza ha anche chiarito un errore materiale sull'ammontare del risarcimento.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministratore Unico di un'azienda, condannato per la violazione norme antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 81/2008. L'imputato era ben consapevole delle irregolarità riscontrate dagli ispettori della sicurezza, ma aveva volutamente lasciato inalterato lo stato dei luoghi aziendali. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove testimoniali. Inoltre, la presenza di un mero errore materiale sul nome nella motivazione non annulla la condanna se l'identità dell'imputato è certa. L'inammissibilità del ricorso impedisce anche l'applicazione della prescrizione del reato maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un imputato aveva ricevuto una misura di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. La Cassazione, in un precedente ricorso, aveva annullato l'ordinanza limitatamente al reato associativo, rinviando per nuovo esame. Il Tribunale del riesame, come giudice del rinvio, ha nuovamente respinto la richiesta dell'imputato, confermando la sussistenza dell'associazione e la sua partecipazione. L'imputato ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, contestando la motivazione del Tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure infondate e confermando la legittimità della custodia cautelare.
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Un Lavoratore è stato condannato per aver portato un coltello a serramanico senza giustificato motivo. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la nullità del sequestro, l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, la presunta diversità tra accusa e condanna e il diniego della non punibilità per speciale tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione, ritenendo i motivi infondati o generici. Il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un proprietario è stato condannato per aver ricostruito un edificio in una posizione diversa rispetto al permesso di costruire rilasciato. La difesa ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando l'assenza di precedenti e il rispetto della volumetria. Il Tribunale ha inflitto una pena pecuniaria e l'ordine di demolizione, omettendo di motivare sulla richiesta di tenuità. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale e la legittimità della demolizione per modifiche essenziali al progetto. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio poiché il giudice di merito deve valutare espressamente la particolare tenuità del fatto.
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Un indagato ha contestato l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava l'obbligo di dimora e l'obbligo di firma. L'accusa riguarda la partecipazione a un'associazione finalizzata allo spaccio e la realizzazione di specifici reati di cessione di stupefacenti. La difesa ha sostenuto la nullità del primo provvedimento per la mancata citazione del nome nell'elenco dei fornitori, la debolezza delle intercettazioni e il lungo tempo trascorso dagli eventi. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'omissione iniziale era un mero errore di battitura. Inoltre, il tempo trascorso non cancella la pericolosità sociale derivante dall'inserimento in una rete criminale strutturata. Il quadro probatorio giustifica appieno le misure cautelari e traffico di droga.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Individuo a cui era stata applicata una misura di prevenzione di sorveglianza speciale. L'Individuo contestava la validità dell'avviso di udienza, sostenendo che non specificava chiaramente la categoria di pericolosità sociale a lui attribuita, con riferimenti normativi contraddittori. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nel contesto delle misure di prevenzione, non si viola il diritto di difesa se l'avviso indica i fatti concreti alla base della proposta, anche se la qualificazione giuridica della pericolosità sociale dovesse poi cambiare. L'importante è che la difesa possa confrontarsi sui fatti. La sentenza rafforza il principio che la sostanza dei fatti prevale sulla forma nella definizione della pericolosità sociale.
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Un gruppo di professionisti della salute ha citato in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento medici specializzandi, lamentando la mancata retribuzione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1980 e il 1982. La richiesta derivava dal ritardo dell'Italia nel recepire le direttive europee sulla corretta remunerazione della formazione medica. La Corte di Cassazione ha confermato che anche i medici iscritti prima del 1982 hanno diritto alla compensazione economica per il periodo successivo al primo gennaio 1983 fino al termine degli studi. Al contempo, il giudice di legittimità ha accolto il ricorso delle amministrazioni pubbliche in merito al calcolo errato degli anni effettivi di corso per taluni medici, stabilendo che l'indennizzo vada parametrato solo sulla durata reale della scuola. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare l'ammontare preciso delle somme dovute.
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Una società contribuente ha impugnato una pronuncia della Corte di Cassazione richiedendo la revocazione per errore di fatto. L'azienda sosteneva che i giudici avessero erroneamente dichiarato il ricorso privo di specificità per mancata allegazione di documenti, nonostante tali atti fossero presenti nel fascicolo di merito richiesto in trasmissione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la censura non riguarda un errore materiale di percezione, bensì una valutazione di diritto processuale sull'obbligo di autosufficienza degli atti. La semplice richiesta di acquisire il fascicolo non esonera la parte dall'onere di trascrivere il contenuto dei documenti rilevanti nell'atto introduttivo. La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese di lite.
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Un cittadino condannato ha presentato istanza per la correzione errore materiale contro una sentenza della Corte di Cassazione. Il ricorrente chiedeva di cancellare o ridurre la sanzione di duemila euro inflitta a favore della Cassa delle ammende, ritenendola sproporzionata rispetto alla presunta infondatezza della sua impugnazione originaria. I giudici supremi hanno respinto la richiesta qualificandola come inammissibile. Il procedimento di correzione serve infatti soltanto a rimediare a mere sviste materiali o errori di calcolo evidenti. La contestazione sul valore della sanzione riguarda invece una scelta discrezionale del giudice e attiene al merito della decisione. Per effetto dell'inammissibilità dell'istanza e della colpa processuale riscontrata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di ulteriori tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese del procedimento.
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