La Corte di Cassazione ha rigettato un'istanza di correzione di errore materiale, stabilendo un principio fondamentale sulle spese processuali parte civile. La Corte ha chiarito che, nel giudizio di legittimità con trattazione orale, la parte civile che non partecipa attivamente alla discussione in udienza non ha diritto al rimborso delle spese, anche se ha depositato conclusioni e nota spese in cancelleria. La decisione sottolinea che l'omessa liquidazione in tale contesto non costituisce un errore materiale, ma una corretta applicazione della legge.
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