La controversia nasce dalla contestazione mossa da un professionista contro l'ente previdenziale di categoria. L'ente aveva disposto l'iscrizione d'ufficio del lavoratore per vari anni, richiedendo il pagamento dei contributi minimi previdenziali. Il professionista riteneva illegittima tale richiesta, sostenendo di svolgere lavoro dipendente e di non aver prodotto redditi dalla libera professione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la semplice appartenenza all'albo professionale rende obbligatoria l'iscrizione alla cassa di previdenza e il versamento della contribuzione minima. L'esercizio occasionale dell'attività o l'assenza di guadagni non escludono gli obblighi previdenziali, a meno che il lavoratore non abbia completato tempestivamente le specifiche procedure di esonero previste dai regolamenti interni della cassa.
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