La Cassa previdenziale dei geometri ha disposto d'ufficio per il 2016 l'iscrizione di un geometra iscritto all'albo, chiedendo il versamento dei contributi minimi. Il professionista ricopriva ruoli di socio accomandatario e liquidatore societario, ma contestava la debenza perché privo di reddito professionale continuativo. I giudici di merito hanno annullato la pretesa, ritenendo necessaria la continuità professionale e negando alla Cassa il potere regolamentare di estendere l'obbligo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso della Cassa. Secondo i giudici di legittimità, la semplice appartenenza all'albo fa presumere l'attività e rende obbligatoria l'iscrizione Cassa Geometri con pagamento dei contributi minimi, a prescindere dal reddito nullo o da altra copertura previdenziale, salva idonea prova contraria dell'interessato.
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