Un Lavoratore, dirigente medico, ha contestato un'Azienda Sanitaria per aver detratto l'IRAP dal suo compenso per le prestazioni in regime di attività intramuraria. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'Azienda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Lavoratore. Ha ribadito che l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) grava sull'ente che eroga il servizio, non sul professionista. Ha chiarito che, sebbene non sia ammessa una `traslazione` diretta dell'IRAP, il suo ammontare deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e dei compensi, per evitare oneri aggiuntivi al Servizio Sanitario Nazionale. La sentenza è stata cassata e rinviata per un nuovo esame sulla `IRAP attività intramuraria`.
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