Un contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria basata su cartelle di pagamento asseritamente mai notificate. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il caso è giunto in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, il ricorrente ha aderito alla Rottamazione ter, provvedendo al pagamento delle prime rate. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, precisando che l'adesione alla definizione agevolata, anche se il pagamento non è ancora integrale, è sufficiente a chiudere il processo senza che la sentenza impugnata passi in giudicato.
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