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Invasione di edifici (Art. 633 c.p.)

Definizione

Il reato commesso da chi entra e si trattiene in un edificio altrui, pubblico o privato, senza averne diritto, con lo scopo di occuparlo o trarne profitto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Invasione di edifici pubblici: condannata anche la convivente
Una coppia viene condannata per l'occupazione abusiva di un alloggio popolare. La donna si difende sostenendo di essere solo la convivente e di non aver partecipato all'invasione iniziale. La Corte di Cassazione conferma la condanna per entrambi per il reato di invasione di edifici pubblici. I giudici stabiliscono che la convivenza stabile e consapevole nell'immobile occupato costituisce una forma di concorso nel reato. Viene inoltre esclusa la possibilità di considerare il fatto di 'particolare tenuità', data la natura permanente del reato e il danno arrecato alla gestione degli alloggi pubblici. I ricorsi della coppia vengono quindi dichiarati inammissibili.
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Occupazione abusiva immobile: condanna anche senza effrazione
Due persone vengono condannate per l'occupazione abusiva di un immobile popolare. Avevano invaso un alloggio pubblico per farne la propria abitazione. La Corte di Cassazione conferma la loro colpevolezza, stabilendo un principio fondamentale: il reato di invasione di edifici si configura ogni volta che ci si introduce in un immobile senza un titolo legale, a prescindere dal fatto che l'ingresso sia avvenuto in modo pacifico o violento. L'arbitrarietà, infatti, consiste nel violare le procedure pubbliche di assegnazione. La Corte ha inoltre escluso che il fatto potesse essere considerato di lieve entità, data l'intenzione di stabilirsi permanentemente, dimostrata dall'arredamento dell'appartamento.
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Occupazione abusiva: condannati per aver vissuto in casa del suocero
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un appartamento per il reato di occupazione abusiva di immobile. Una coppia si era stabilita nella casa che era stata del suocero, l'originario assegnatario, ormai deceduto. Gli occupanti sostenevano di avere diritto a rimanere in virtù del legame di parentela. La Corte ha stabilito che la parentela non costituisce un titolo valido per possedere l'immobile. L'occupazione, avvenuta senza autorizzazione, integra il reato. Inoltre, essendo un reato permanente, la prescrizione non era maturata perché l'illecito è durato fino al momento del sequestro. La Corte ha quindi respinto il ricorso degli occupanti.
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