Una comproprietaria di un fondo chiedeva la rimozione di una sbarra che ne bloccava l'accesso, installata da un terzo. Quest'ultimo si opponeva, chiedendo a sua volta il riconoscimento dell'avvenuta usucapione del terreno. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, negando l'usucapione. Il motivo è che il rapporto con il terreno era iniziato come semplice detenzione (la famiglia dell'uomo aveva il permesso di tagliare l'erba) e non era stata fornita la prova di un successivo atto di 'interversione', cioè un'azione che trasformasse la detenzione in possesso vero e proprio, con l'intenzione di escludere i proprietari. La richiesta di rimozione della sbarra è stata comunque respinta perché i proprietari avevano altri accessi al fondo. La sentenza ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi.
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