Un automobilista straniero, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità dell'accertamento alcolimetrico. Il ricorrente ha eccepito che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non gli era stato fornito in una lingua a lui comprensibile, senza che la polizia avesse cercato un interprete. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato, poiché l'effettiva idoneità dell'avviso formale richiede una reale comprensione linguistica. Di conseguenza, l'ammissibilità del ricorso ha consentito di rilevare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato.
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