Una Clinica Privata ha richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L'Azienda Sanitaria si è opposta, contestando l'applicabilità degli interessi moratori transazioni commerciali previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d'Appello ha condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento delle somme dovute, applicando i suddetti interessi maggiorati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che gli interessi moratori transazioni commerciali si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate, purché il contratto scritto di regolamentazione delle prestazioni sia stato stipulato dopo l'8 agosto 2002. L'Azienda Sanitaria è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio.
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