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Interessi moratori commerciali

Definizione

Interessi maggiorati previsti dalla legge specificamente per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese per fornitura di merci o servizi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Interessi moratori commerciali: stop su acconti di case a privati
Due privati acquirenti avevano stipulato contratti preliminari con una società costruttrice per acquistare abitazioni in costruzione. A causa di successivi accordi societari, gli immobili non sono stati trasferiti ai privati. I giudici hanno dichiarato risolti i contratti per impossibilità sopravvenuta, ordinando alla società di restituire le somme incassate con gli interessi moratori commerciali previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'impresa edile, stabilendo che il tasso elevato dei crediti commerciali si applica soltanto alle transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. L'obbligo di restituire gli acconti ai privati cittadini, derivante dalla cancellazione del vincolo contrattuale, costituisce invece una restituzione di somme non dovute. Di conseguenza, non operano gli interessi moratori commerciali, bensì la disciplina ordinaria sui pagamenti indebiti tra consumatori e professionisti.
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Contratti derivati swap: tutele per l’operatore esperto
Una società impugna i contratti derivati swap stipulati con un istituto bancario, contestando costi occulti, indeterminatezza dell'oggetto e vendita di prodotti speculativi inidonei alla copertura del rischio. La Corte d'Appello nega l'invalidità dei derivati qualificando l'azienda come operatore qualificato, ma riconosce gli interessi commerciali moratori sulle somme da restituire. La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi di entrambe le parti. Gli Ermellini chiariscono che lo status di operatore esperto esonera l'intermediario solo dagli obblighi informativi di base, ma non dalla validità strutturale del contratto né dal divieto di vendere prodotti difformi. Inoltre, i giudici di legittimità escludono l'applicazione degli interessi moratori commerciali alla restituzione di somme per indebito bancario.
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Interessi moratori commerciali: la banca batte il Comune inerte
Una banca cessionaria ha agito contro un Comune per ottenere il pagamento di fatture energetiche e dei relativi interessi moratori commerciali ex D.Lgs. 231/2002. La Corte d'appello ha riconosciuto il credito ma ha fatto decorrere gli interessi solo dalla domanda giudiziale, ritenendosi vincolata al decreto ingiuntivo opposto, e ha omesso di pronunciarsi sulle spese e sulle restituzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a cognizione piena e non soffre di vincoli derivanti dalla fase monitoria. Inoltre, ha confermato che gli interessi moratori commerciali decorrono automaticamente dalle scadenze delle singole fatture, senza necessità di costituzione in mora. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Appalto o servizio? Interessi moratori commerciali dovuti
Un'azienda committente si opponeva al pagamento del saldo per la progettazione e installazione di un impianto fotovoltaico, contestando l'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002. Sosteneva che l'appalto d'opera non rientrasse nella nozione di transazione commerciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il contratto di appalto rientra pienamente nella definizione di prestazione di servizi. Di conseguenza, si applicano gli interessi moratori commerciali a decorrenza automatica per i ritardi nei pagamenti tra imprese.
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Interessi moratori commerciali: ammessi in fallimento
Una società in amministrazione straordinaria ha impugnato l'ammissione al passivo di un credito di un fornitore, contestando in particolare la debenza degli interessi moratori commerciali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: gli interessi moratori commerciali, previsti dal D.Lgs. 231/2002, maturati prima dell'apertura della procedura concorsuale, devono essere ammessi al passivo. La Corte ha inoltre respinto gli altri motivi relativi alla valutazione delle prove e alla liquidazione delle spese legali.
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