Due privati acquirenti avevano stipulato contratti preliminari con una società costruttrice per acquistare abitazioni in costruzione. A causa di successivi accordi societari, gli immobili non sono stati trasferiti ai privati. I giudici hanno dichiarato risolti i contratti per impossibilità sopravvenuta, ordinando alla società di restituire le somme incassate con gli interessi moratori commerciali previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'impresa edile, stabilendo che il tasso elevato dei crediti commerciali si applica soltanto alle transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. L'obbligo di restituire gli acconti ai privati cittadini, derivante dalla cancellazione del vincolo contrattuale, costituisce invece una restituzione di somme non dovute. Di conseguenza, non operano gli interessi moratori commerciali, bensì la disciplina ordinaria sui pagamenti indebiti tra consumatori e professionisti.
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