Una società occupava un'area portuale demaniale e versava un deposito cauzionale a garanzia dei canoni. Finita l'occupazione senza una nuova concessione, la società chiedeva la restituzione della cauzione con gli interessi maggiorati per la pendenza della lite. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannavano le sole amministrazioni regionali alla restituzione della somma, ma senza pronunciarsi espressamente sugli interessi maggiorati. La società ricorreva in Cassazione lamentando l'omessa pronuncia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto in modo generico, ma richiede il rispetto del principio di autosufficienza, indicando esattamente dove e come la domanda era stata formulata nei gradi precedenti. Di conseguenza, la società perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
Continua »