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Interessi Di Mora Nelle Transazioni Commerciali

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Interessi di mora nelle transazioni commerciali: ASL condannata
L'Azienda Sanitaria ha impugnato la decisione che la condannava a pagare gli interessi di mora nelle transazioni commerciali, calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, a favore di una Società di Factoring, cessionaria dei crediti di una struttura sanitaria privata accreditata. L'Azienda sosteneva che tale disciplina non fosse applicabile ai rapporti di accreditamento sanitario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che gli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231/2002 si applicano anche alle prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate, purché sia stato stipulato un contratto scritto dopo l'8 agosto 2002. Nel caso specifico, l'accordo scritto era successivo a tale data, rendendo legittima l'applicazione del tasso maggiorato. Il controricorso della Società di Factoring è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
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Interessi di mora nelle transazioni commerciali: la clinica vince
L'Azienda Sanitaria ha impugnato la condanna al pagamento di oltre due milioni di euro a favore di una Struttura Sanitaria Privata per il ritardo nei pagamenti delle prestazioni erogate. La controversia riguardava l'applicabilità degli interessi di mora nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. L'Azienda Sanitaria sosteneva che il rapporto fosse iniziato prima del 2002 e che i successivi rinnovi fossero semplici proroghe. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i rinnovi annuali delle convenzioni con aggiornamento delle tariffe costituiscono nuovi contratti scritti. Di conseguenza, si applica la disciplina di tutela contro i ritardi di pagamento, confermando il diritto della clinica privata a percepire i tassi di interesse maggiorati.
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Interessi di mora nelle transazioni commerciali: farmacie e ASL
Una farmacia ha richiesto il pagamento di prestazioni erogate a un'Azienda Sanitaria Locale, pretendendo l'applicazione degli interessi di mora nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs. 231/2002. La Corte d'Appello ha riconosciuto il debito ma ha applicato solo il tasso legale, ritenendo che il rapporto tra farmacie e Servizio Sanitario Nazionale sia regolato dalla legge e non da libera negoziazione privata. La Cassazione ha confermato tale interpretazione, escludendo il tasso maggiorato. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso riguardo alle spese legali: la farmacia, pur avendo ottenuto un tasso di interesse inferiore, rimane la parte vittoriosa nel merito e non può essere condannata a rimborsare le spese alla controparte soccombente.
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