Un lavoratore, trasferito dagli enti locali ai ruoli dello Stato come personale ATA, ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata e le relative differenze retributive. La Corte d'Appello ha respinto la domanda escludendo un peggioramento economico, grazie al riconoscimento di un assegno ad personam. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la legge di interpretazione autentica sull'inquadramento del personale ATA è costituzionalmente legittima. Inoltre, il giudice di rinvio si è correttamente attenuto al principio di diritto già stabilito, che vincolava la decisione alla verifica di un danno economico concreto, escluso nel caso specifico. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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