Un avvocato, nominato difensore d'ufficio, dopo aver tentato senza successo di recuperare integralmente il proprio onorario dal cliente, si era visto negare dalla Corte d'Appello il pagamento da parte dello Stato perché il recupero era stato parziale e non totalmente infruttuoso. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il diritto al compenso difensore d'ufficio a carico dello Stato sorge anche quando la procedura di recupero del credito nei confronti dell'assistito ha avuto un esito solo parzialmente fruttuoso, lasciando il professionista insoddisfatto.
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