L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società controllata la deduzione di costi per servizi amministrativi forniti dalla holding capogruppo, ritenendo non provata l'inerenza dei costi infragruppo ripartiti con criterio proporzionale. La società si è difesa sostenendo la legittimità della ripartizione e l'adesione al consolidato fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando che l'adesione al consolidato non rileva ai fini IVA e IRAP, imposte che restano individuali. Inoltre, la Corte ha stabilito che spetta sempre al contribuente dimostrare l'inerenza dei costi infragruppo e la loro coerenza economica. Costi sproporzionati rispetto al valore normale possono indicare un comportamento antieconomico, legittimando il recupero fiscale.
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