La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2634/2024, ha rigettato il ricorso di un detenuto che chiedeva l'applicazione dell'indultino. Il caso verteva sullo scioglimento del cumulo di pene per reati comuni e ostativi. La Corte ha stabilito che, in caso di cumulo che superi i 30 anni e richieda l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p., lo scioglimento del cumulo per accedere ai benefici deve considerare la pena per il reato ostativo nella sua interezza originaria, non in una quota proporzionale. L'erroneo presupposto del ricorrente di aver già scontato la pena per i reati ostativi ha portato al rigetto del ricorso.
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