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Indultino

Definizione

Termine colloquiale per indicare la misura di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, prevista dalla legge n. 207 del 2003, che poteva portare all'estinzione della pena stessa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Competenza indultino: chi decide? Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione risolve un conflitto negativo di giurisdizione tra il Giudice dell'Esecuzione e il Magistrato di Sorveglianza. La sentenza stabilisce che la competenza indultino, ovvero la decisione sulla sospensione condizionata della pena (L. 207/2003), spetta esclusivamente al Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione. Il Giudice dell'Esecuzione interviene solo in una fase successiva per dichiarare l'eventuale estinzione della pena.
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Scioglimento del cumulo e reati ostativi: la Sentenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2634/2024, ha rigettato il ricorso di un detenuto che chiedeva l'applicazione dell'indultino. Il caso verteva sullo scioglimento del cumulo di pene per reati comuni e ostativi. La Corte ha stabilito che, in caso di cumulo che superi i 30 anni e richieda l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p., lo scioglimento del cumulo per accedere ai benefici deve considerare la pena per il reato ostativo nella sua interezza originaria, non in una quota proporzionale. L'erroneo presupposto del ricorrente di aver già scontato la pena per i reati ostativi ha portato al rigetto del ricorso.
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Ricorso inammissibile: genericità e incompetenza
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente aveva riproposto genericamente le stesse argomentazioni già respinte e si era rivolto al Tribunale di Sorveglianza per una richiesta, quella sull'applicazione del c.d. 'indultino', che rientra invece nella competenza del Giudice dell'Esecuzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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