La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 80/2024, ha stabilito un importante principio in materia di indennizzo per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia sui termini di decadenza e ha accolto quello incidentale dei creditori, affermando che la riduzione dell'indennizzo prevista in caso di un elevato numero di parti (superiore a cinquanta) non si applica alle procedure concorsuali. Questa distinzione si basa sulla natura fisiologica della pluralità di creditori nel fallimento, a differenza di un processo ordinario.
Continua »