Un'azienda conduttrice, dopo aver ricevuto l'intimazione di sfratto per fine contratto, si opponeva e chiedeva in via subordinata il pagamento della cosiddetta indennità per perdita di avviamento. I giudici di merito avevano ordinato il rilascio dell'immobile negando però il diritto all'indennità. L'azienda ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, le parti hanno raggiunto un accordo, rinunciando al ricorso. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del processo senza entrare nel merito della questione. La precedente decisione sfavorevole all'inquilino è rimasta, di fatto, efficace.
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