Un'azienda ha impugnato la decisione che la condannava a pagare a un dipendente l'indennità per attività fuori sede, prevista da un accordo aziendale del 2009 sotto forma di buoni pasto. L'azienda sosteneva che tale indennità spettasse solo ai lavoratori inviati in missione temporanea e non a chi lavorava stabilmente in una sede distaccata. La Corte d'Appello ha invece interpretato l'accordo a favore del lavoratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione dei contratti spetta esclusivamente ai giudici di merito. Se l'interpretazione scelta è logica e plausibile, la Cassazione non può sostituirla con un'altra versione solo perché più favorevole all'azienda. Vince quindi il lavoratore, che mantiene il diritto all'indennità.
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