Un infermiere ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di terapia intensiva, sostenendo di aver svolto mansioni di terapia intensiva e sub-intensiva presso il reparto di medicina d'urgenza di un'azienda sanitaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che l'emolumento spetta solo al personale formalmente assegnato a reparti di terapia intensiva. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'indennità di terapia intensiva spetta esclusivamente al personale infermieristico stabilmente e formalmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate a tali terapie, e non a chi svolge occasionalmente o di fatto tali attività in altri reparti. Il lavoratore perde la causa.
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