Una lavoratrice, dopo che il suo licenziamento è stato dichiarato illegittimo, ha chiesto che nel risarcimento del danno venisse calcolata anche l'indennità di servizio estero. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che tale indennità non rientra nella retribuzione globale di fatto. Questo emolumento ha infatti natura risarcitoria e serve solo a compensare le maggiori spese del vivere all'estero, non a pagare la prestazione lavorativa in sé. Di conseguenza, chi viene licenziato non può pretendere questa indennità nel calcolo delle somme dovute per il periodo di inattività, specialmente se era già stato trasferito in Italia. La lavoratrice ha perso il ricorso e le spese di giudizio sono state compensate.
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