Un agente assicurativo richiede all'ente preponente il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo la continuità trentennale dell'attività svolta prima come persona fisica, poi tramite società di persone e infine di nuovo individualmente. L'ente preponente contesta la continuità temporale e la prova dell'incremento di clientela. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono la domanda del professionista. La Corte afferma che le società intermedie costituiscono soggetti autonomi con fatturazione e provvigioni proprie, determinando una netta interruzione del rapporto personale. Inoltre, l'agente non ha fornito prove attendibili sull'effettiva acquisizione di nuova clientela e sui vantaggi economici rimasti all'ente, non potendo sopperire a tale mancanza con la semplice esibizione di elenchi non verificati o chiedendo indagini esplorative al giudice. L'agente perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
Continua »