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Indennità Dei Magistrati Onorari

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Indennità dei magistrati onorari: scontro sul doppio compenso
Un vice procuratore onorario ha chiesto al Ministero della Giustizia il pagamento di una seconda indennità giornaliera per le udienze svolte tra il 2001 e il 2008. Il nodo riguarda l'interpretazione del concetto di udienza: se lo svolgimento di diverse tipologie di procedimenti nello stesso giorno da parte dello stesso giudice dia diritto a un doppio compenso. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda. La Cassazione, rilevando che sulla questione dell'indennità dei magistrati onorari pende già un altro ricorso di rilievo nomofilattico presso la Prima Sezione, ha deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione principale.
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Indennità dei magistrati onorari: lo scontro tra Ministero e giudici
Il Ministero della Giustizia ha richiesto la restituzione di somme versate a un Vice Procuratore Onorario per attività fuori udienza svolte nel 2005 e 2006, ritenendole non dovute. I giudici di merito hanno invece confermato il diritto del professionista a trattenere i compensi, basandosi sulla presunzione di onerosità di ogni attività delegata. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione retroattiva delle norme successive. La Suprema Corte, riconoscendo l'importanza della questione relativa all'indennità dei magistrati onorari, non ha deciso subito ma ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita.
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Indennità dei magistrati onorari: niente rimborsi senza udienze
Due giudici di pace hanno richiesto al Ministero della Giustizia il pagamento dell'indennità forfettaria mensile per spese di formazione e aggiornamento. Il Ministero si è opposto, sostenendo che tale somma non spetta per i periodi di ferie in cui non si tengono udienze. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei giudici, stabilendo che l'indennità dei magistrati onorari è dovuta solo per i mesi di effettivo servizio. Durante la sospensione feriale, l'emolumento spetta esclusivamente se il magistrato tiene effettivamente udienza per trattare affari urgenti. Il semplice pagamento spontaneo delle somme da parte del Ministero non costituisce accettazione della sentenza sfavorevole di primo grado. Vince quindi il Ministero della Giustizia.
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