Una società energetica ha chiesto il rimborso delle accise pagate sul gas naturale utilizzato per produrre elettricità, invocando un'esenzione prevista da una direttiva europea. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la richiesta, ritenendo che il termine di due anni per chiedere il rimborso decorresse dalla dichiarazione annuale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Amministrazione Doganale. I giudici hanno stabilito che, trattandosi di un tributo non dovuto fin dall'inizio, il termine per chiedere il rimborso delle accise decorre dal giorno del singolo versamento e non dalla dichiarazione di fine anno. Di conseguenza, i rimborsi richiesti oltre i due anni dai singoli pagamenti sono decaduti.
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