Nel caso di specie, la Curatela di una società fallita ha chiesto la restituzione dei canoni versati per un contratto di leasing traslativo risolto prima del fallimento. La clausola penale permetteva alla Banca di trattenere i canoni, detraendo il ricavato della futura vendita. La Curatela aveva offerto la riconsegna dell'immobile, ma la Banca l'aveva rifiutata perché occupato da un subconduttore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Curatela, stabilendo che nel leasing traslativo il diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate sorge solo dopo l'effettiva riconsegna del bene libero da persone e cose. Poiché l'immobile era occupato da un terzo introdotto dall'utilizzatore, il rifiuto della Banca era legittimo e la richiesta di restituzione dei canoni è stata respinta.
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