Un intermediario, condannato in via definitiva per corruzione, ha richiesto la revisione della sentenza. La sua richiesta si fondava sull'assoluzione dei presunti funzionari pubblici corrotti in un altro processo e su nuove prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la revisione della sentenza non può essere concessa se i nuovi elementi non portano all'assoluzione totale, ma solo alla riqualificazione del fatto in un reato diverso e meno grave, come il traffico di influenze illecite. Di conseguenza, la condanna originaria resta ferma e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »