Una società di servizi ha omesso il versamento di IVA e IRAP a causa di una grave crisi di liquidità, provocata dal ritardo nei pagamenti da parte di un cliente principale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9596/2024, ha respinto il ricorso dell'azienda. Ha stabilito che la crisi di liquidità non costituisce una causa di forza maggiore idonea a giustificare l'inadempimento fiscale. Inoltre, ha ribadito che la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, confermando così la pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria.
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