Il Richiedente ha impugnato il rifiuto dell'INPS di concedergli l'assegno sociale. I giudici di merito avevano negato la prestazione perché l'uomo aveva rinunciato all'assegno di mantenimento dalla moglie separata, ritenendo che tale scelta escludesse lo stato di bisogno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che l'unico requisito per l'assegno sociale è l'effettiva assenza o insufficienza di reddito. La rinuncia al mantenimento o la mancata richiesta di somme all'ex coniuge non escludono il diritto alla prestazione assistenziale, poiché la legge non richiede che lo stato di bisogno sia incolpevole. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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