Una società assicurativa ha emesso diversi titoli per un valore complessivo di circa novantamila euro. L'istituto postale ha consentito l'incasso assegno non trasferibile a soggetti rivelatisi non legittimati, i quali hanno esibito documenti d'identità apparentemente validi e aperto appositi libretti di risparmio. La Corte d'Appello ha condannato l'istituto negoziatore al risarcimento, ritenendo insufficiente la verifica mediante un solo documento d'identità. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per l'incasso assegno non trasferibile è sufficiente l'identificazione tramite un singolo documento valido e privo di segni evidenti di alterazione, secondo le norme antiriciclaggio. L'istituto postale non deve effettuare verifiche straordinarie se il titolo e il documento non presentano indizi di falsità.
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