L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato un soggetto privato per aver conferito un incarico a dipendente pubblico, nello specifico un docente universitario a tempo pieno, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Nei gradi di merito, i giudici avevano annullato la sanzione ritenendo valida l'autorizzazione rilasciata dall'università in sanatoria dopo lo svolgimento della prestazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, affermando che il nulla osta deve essere tassativamente preventivo. L'autorizzazione postuma non sana l'illecito amministrativo, poiché la verifica sull'assenza di conflitti di interesse deve avvenire prima dell'inizio delle attività.
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