Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione presentata da un cittadino per l'irragionevole durata del processo presupposto, estinto in appello per mancata comparizione delle parti. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda applicando la presunzione di insussistenza del danno. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale presunzione non si applichi all'estinzione per mancata comparizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'estinzione per mancata comparizione equivale a inattività e dimostra disinteresse per la causa. Di conseguenza, in assenza di prova contraria del danno, l'indennizzo non spetta.
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