L'Imputato, condannato in secondo grado per furto aggravato, propone ricorso per Cassazione contestando il diniego del rito semplificato, il calcolo della recidiva e la misura della pena. Tuttavia, la condanna era scaturita da un concordato in appello, un accordo sulla pena tra difesa e accusa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rientrano tra quelli eccezionalmente ammessi contro questo tipo di sentenze, non riguardando l'illegalità della pena. Di conseguenza, l'accordo originario viene confermato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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