Un cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sostenendo di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi alle minacce di una setta locale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile e non provata la situazione di pericolo generale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per ottenere la protezione sussidiaria, non basta allegare una generica situazione di insicurezza nel Paese d'origine, ma occorre dimostrare l'esistenza di un conflitto armato o di una violenza indiscriminata. Inoltre, la richiesta di protezione umanitaria è stata giudicata troppo generica, risolvendosi in una inammissibile richiesta di riesame dei fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
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