L'Imputato, dopo aver concordato una pena per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, propone ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento e sostenendo l'uso personale della sostanza. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici chiariscono che, dopo le riforme del 2017, i motivi di impugnazione contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e limitati a vizi della volontà, difformità della pena, qualificazione giuridica o illegalità della sanzione. La contestazione sulla destinazione della droga non rientra in questi casi. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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