Un automobilista, condannato per lesioni stradali dopo un accordo di patteggiamento, ha impugnato la sentenza contestando la durata della sanzione accessoria. Il giudice aveva infatti stabilito la sospensione della patente di guida per due anni, ovvero il massimo previsto dalla legge. Il conducente riteneva tale misura sproporzionata rispetto alla pena principale e priva di adeguata motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sanzione amministrativa e la pena penale sono autonome e distinte per natura. Di conseguenza, la sospensione della patente di guida per due anni è legittima se giustificata dalla gravità della condotta e dalle modalità del fatto, senza dover essere proporzionata alla pena detentiva o pecuniaria concordata.
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