Due acquirenti hanno stipulato due accordi preliminari per l'acquisto di quote di comproprietà in complessi alberghieri. Successivamente, i compratori hanno citato in giudizio la società venditrice chiedendo la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto. L'accordo non consentiva infatti di identificare con esattezza le quote e i turni di godimento delle stanze. I giudici di merito hanno accolto la domanda degli acquirenti, dichiarando nulli i contratti e ordinando la restituzione del prezzo pagato. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che regolamenti e schede allegate rendessero l'immobile perfettamente individuabile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'azienda non ha trascritto gli atti contestati né ha dimostrato la sottoscrizione dei documenti da parte degli acquirenti, confermando la restituzione integrale del denaro.
Continua »