Una lavoratrice della scuola ha contestato la reiterazione di contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione, chiedendo la stabilizzazione e il risarcimento del danno. I giudici d'appello hanno escluso l'abuso perché gli incarichi riguardavano supplenze infrannuali o vacanze di organico di fatto. La lavoratrice ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della discussione della causa, la dipendente ha depositato formale rinuncia al ricorso. I giudici di legittimità hanno preso atto della volontà della ricorrente e hanno dichiarato l'inammissibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l'amministrazione non ha svolto difese attive, la Corte ha concluso la controversia senza disporre alcuna condanna alle spese processuali.
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